Statuto

Art. 1 – Finalità

E’ costituita con durata illimitata, l’Associazione Sportiva dilettantistica ”Gruppo Cicloturistico Fausto Coppi” senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso e senza fine di lucro, che ha lo scopo di praticare ed incrementare l’attività ciclistica attraverso:
a) la formazione e la promozione di squadre di corridori ciclisti non professionisti per la partecipazione alle gare sportive;
b)l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche, agoniste e non;
c) la diffusione della pratica sportiva, volta anche al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
d)la formazione e l’aggiornamento tecnico sportivo dei propri atleti e tecnici. L’Associazione è affiliata alla Federazione Ciclistica Ita liana (F.C.I.).

Art. 2 – Attività

L’attività dell’Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati e nella osservanza di quanto dispone lo Statuto ed il Regolamento della F.C.I. alla qual e l’Associazione è affiliata.
Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci (associati), mediante ogni forma di attività agonistica,ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo.

L’associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità,attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività delle cariche associative.
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione Ciclistica Internazionale; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Copia del presente Statuto e successive modifiche sono a disposizione presso la sede sociale e consegnate ai soci che ne faranno richiesta.

Art. 3 – Sede

L’associazione ha Sede in Cesenatico, Via Saffi c/o stadio comunale s.n..
La Sede potrà essere trasferita altrove nell’ambito del medesimo Comune senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

Art. 5 – Soci

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione.
L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:
a) Soci Ordinari;
b) Soci atleti (di tutte le categorie);
c) Soci di Società.

Soci Ordinari sono coloro i quali sono in possesso della tessera Federale per lo svolgimento dell’attività ciclistica con diritto di voto.
Soci atleti sono coloro i quali sono in possesso della tessera federale per lo svolgimento delle attività sportiva con diritto al voto.L’età minima necessaria per l’ammissione è di anni 18.
Possono comunque essere ammessi quali soci atleti i minori che abbiano compiuto gli anni 6 a seguito di iscrizione contenente il benestare del genitore esercente la podestà.
Diritto di voto al compimento della maggiore età.
Soci di società coloro che non rientrano nella categoria di cui sopra.
Hanno diritto al voto.
La distinzione di denominazione è posto per fini esclusivamente interni all’associazione e non comporta alcuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti uguali diritti.

Art. 6 – Domanda di Ammissione

Tutti coloro che intendono far parte dell’associazione devo- no far richiesta scritta alla segreteria.
L’ammissione, è subordinata all’accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo, il quale, in caso di rifiuto, dovrà comunicarne le motivazioni all’interessato mediante lettera raccomandata. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse devono essere controfirmate da coloro che esercitano la patria potestà.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

È previsto per gli associati maggiori d’età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
I Soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la Sede dell’associazione per le eventuali comunicazioni relative all’associazione fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.

Art. 7 – Quote Sociali

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota Sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, nell’ammontare e nei termini da esso indicati.
Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà l’esclusione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 – Organi Sociali

Gli organi Sociali sono:
– L’Assemblea
– Il Presidente
– Il Consiglio Direttivo
– Il Consiglio dei Revisori o Sindaco Unico.
– Il Segretario.
I Soci minori di anni 18 non potranno ricoprire cariche Sociali.
Tutte le cariche Sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.

Art. 9 – Assemblea

L’Assemblea Generale dei Soci, in seduta sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso che dovrà essere inviato tramite fax, posta ordinaria, raccomandata A/R o posta elettronica ai Soci almeno 15 giorni prima.
In alternativa l’avviso verrà pubblicato nel sito internet dell’Associazione (www.gcfaustocoppi.it) e inserito nella bacheca sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, dovendosi considerare queste modalità di comunicazione equipollenti a quelle elencate nel primo comma del presente articolo.
L’avviso di convocazione resterà pubblicato nel sito e inserito nella bacheca sociale per tutti i 15 giorni che precedono l’Assemblea, consecutivamente.
L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l’anno come previsto dagli art. 11 e 16 per deliberare in me- rito all’approvazione del bilancio d’esercizio.
Per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, l’Assemblea è convocata in sede ordinaria entro il 30 novembre.
La convocazione dell’Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci.

Art. 10 – Partecipazione all'assemblea e quozienti costitutivi

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto il 18° anno di età;
b) siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Le Assemblee sono validamente costituite: in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da indirsi al- meno 24 ore dopo, qualunque sia il numero dei convenuti.

Art. 11 – Attribuzioni dell'assemblea e quozienti deliberativi

Articolo 11
ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA E
QUOZIENTI DELIBERATIVI

Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
a)approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’anno Sociale trascorso;
b) eleggere ogni tre anni il Presidente,  ed i componenti del Consiglio Direttivo, nonché ove venga previsto il Collegio dei Revisori dei Conti o il Sindaco Unico. Solo il Presidente potrà essere eletto,  al massimo per tre mandati anche non consecutivi, fermo restando la possibilità comunque di essere nominato dall’Assemblea come Consigliere. Il Presidente che sia stato nominato tale per tre mandati, anche non consecutivi, non potrà in seguito assumere la carica di vice presidente.
c) approvare il bilancio consuntivo;
d) approvare il rendiconto economico-finanziario;
e) approvare i programmi delle attività da svolgere;
f) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e su quelle proposte dai Soci.
Le delibere dell’Assemblea Ordinaria dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei votanti e quelle di competenza dell’Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
L’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo
può nominare il Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Egli riveste la carica a titolo puramente onorifico e non ha la rappresentanza dell’Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo. Qualora invece, fosse eletto anche all’interno del Consiglio Direttivo avrà tutti i poteri che gli verranno attribuiti.
Sono compiti dell’Assemblea Straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
b) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

a) il Presidente;
b) n. 10 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni.
Il Consiglio eleggerà:

  • il Segretario dell’Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma fra i Soci, e in quest’ultimo caso il Segretario non ha diritto al Voto.
  • il Vice Presidente che potrà avere tale carica, al massimo per tre mandati anche non consecutivi.
    Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, che, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Ciclistica Italiana, o in Enti di promozione sportiva nell’ambito ciclistico, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
    Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, ogniqualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio lo riterrà opportuno.
    Il Presidente è il Rappresentante Legale dell’Associazione.
    Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.
    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento o di assenza di questo.
    Il Segretario rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.
Art. 13 – Attribuzione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all’organizzazione amministrativa e tecnica dell’Associazione.
Tra l’altro il Consiglio Direttivo:
a) predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci, la relazione annuale sull’attività sociale ed i programmi dell’attività da svolgere;
b) stabilisce la data dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convoca l’Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario;
c) esegue le delibere dell’Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
d) emana i regolamenti interni di attuazione del presente Statuto per l’organizzazione dell’attività Sociale;
e) approva gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
f) amministra il patrimonio Sociale, gestisce l’associazione e decide di tutte le questioni Sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;
g) elegge il Segretario  tra gli associati ed il Vice Presidente dell’ Associazione, scelto tra i Consiglieri;
h) nomina i membri dei comitati operativi;
I) determina l’ammontare delle quote sociali.

l) approva il bilancio preventivo.

Le sedute sono valide quando è presente almeno la maggioranza (meta più uno).

Art. 14 – Dimissioni del Consiglio Direttivo

Qualora il Consiglio Direttivo venisse a perdere per dimissioni, decadenza, esclusione, decesso, o per qualsiasi altra causa uno o più dei suoi componenti, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio mediante cooptazione del primo candidato non eletto in base ai voti ricevuti nell’ultima assemblea convocata per la nomina del Consiglio Direttivo. Ove non vi siano persone che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti Consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza originaria dei Consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo è da considerare decaduto e non più in carica qualora per qualsiasi causa venga a cessare dalla carica la maggioranza dei suoi componenti (metà più uno). Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Dopo 8 assenze anche non consecutive, nello stesso anno solare di un Consigliere alle adunanze del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo, lo stesso si intende decaduto, e dovrà essere sostituito con le modalità sopra stabilite.

Art. 15 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere nominatoe dovrà essere composto da tre componenti effettivi eletti o da Sindaco Unico.

Vengono eletti dall’ Assemblea eventualmente anche  tra i non Soci.
I Revisori durano in carica tre anni ed hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori o il Sindaco Unico ha il controllo della gestione contabile dell’associazione e presenta una relazione all’Assemblea sui controlli effettuati.

Art. 16 – Approvazione del Bilancio

L’anno Sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per sottoporre all’approvazione il bilancio consuntivo.
Eventuali poste attive dovranno essere reinvestite nell’attività Sociale.

Art. 17 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi ricevuti da enti ed associazioni, dai proventi derivanti dalle varie attività sportive e ricreative organizzate dall’associazione, nonché dai beni mobili ed immobili eventualmente in proprietà dell’associazione medesima.
Il fondo comune nel quale confluiscono i contributi e le quote di cui sopra non può essere diviso fra gli associati ed i singoli associati non possono, in caso di recesso per qualsiasi causa, pretendere la liquidazione della loro quota.
È previsto inoltre il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività ciclistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci.
La richiesta di convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci per deliberare lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione.

Art. 19 – Il Recesso e l'esclusione

L’associato può sempre recedere dall’associazione sciogliendo unilateralmente il vincolo associativo.
La dichiarazione di recesso deve essere fatta per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il suo effetto si verifica allo scadere dell’anno sociale in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima.
Al libero potere di recesso, non corrisponde un altrettanto potere di esclusione da parte dell’associazione.
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo solo per “gravi motivi”, dei quali è tenuta ad informare l’associato escluso.

Art. 20 – Normativa Applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento anche ai Regolamenti e normative che potranno essere emanate dal CONI e dalla F.C.I. alla quale l’Associazione è affiliata.

Art. 21 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana, o degli e.p.s. o dallo Statuto degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o di altre Federazioni Sportive.